Cariche sociali
Sabato 20 marzo 2010 si è tenuta l’assemblea dei soci di Tangosiena
Sono stati eletti nel consiglio
Antonio Acerra
Luca Antonelli
Silvia Borgogni
Carlo Barberi
Sandra Petreni
Maria Ginatempo
Laura Cossa
Davide Roitero
Fulvio Rossi
Ettore Terzuoli (presidente)
Statuto
Statuto dell'associazione non riconosciuta “Tangosiena” con sede legale in Via Enea Silvio Piccolomini 39 Siena approvato dall'assemblea dei soci in data 3 dicembre 2006
1. Scopi e finalità.
L'Associazione denominata “Tangosiena” , ha come finalità la promozione del tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia. Tangosiena vuole altresì affermare l’originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente. Tangosiena in particolare si propone di tutelare tale danza così come viene praticata nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici che hanno come base l’improvvisazione. Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l’altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo. L'Associazione è basata sul volontariato e non ha finalità lucrative. Tangosienanon riconosce alcun di tipo di manifestazione agonistica, né diplomi di alcuna specie.
Tangosiena si affilierà a FAItango.
2. Associazione e affiliazione
Chiunque può associarsi a Tangosiena purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo statuto. I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Per essere ammessi a soci occorre presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà sull’accoglimento.
La domanda di associazione è accolta se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente. Le modalità e le condizioni di associazione a Tangosiena ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo. Tutti i soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo potrà riconoscere ai soci che si siano particolarmente distinti per meriti culturali o artistici nell'ambito del Tango argentino, così come inteso nell'art. 1 del presente statuto, la qualifica di Socio Onorario senza che questo comporti disparità di diritti e/o doveri con i soci ordinari. E’ esclusa qualsiasi disparità tra soci relativa la titolarità di diritti ed obblighi. E’ esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione associativa. La quota associativa è individuale e intrasmissibile a qualunque titolo.
3. Diritti e doveri di soci.
Il socio ha diritto:
. di partecipare a tutte le attività associative, previo l’adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
· di partecipare alle assemblee, con diritto di voto;
· di essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione;
· di consultare liberamente le deliberazioni e i libri sociali.
I soci devono:
· osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
· adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti di Tangosiena.
4. Perdita di qualifica di socio.
La qualifica di socio si perde per:
a) recesso;
b) mancatopagamento della quota associativa;
c) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:
I) il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell’Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
II) il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e
dagli attiemanati dagli Organi associativi, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell’Associazione.
III) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
d) decesso.
5. Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
· l’Assemblea;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente;
6. Assemblea.
L’Assemblea è il massimo organo di Tangosiena: verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche, definisce conseguentemente la politica associativa, approva e modifica lo Statuto, elegge, tra i soci, Il Presidente, il Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo. L’Assemblea è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione dell’ordine del giorno - con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione -che deve essere inviato per e-mail o sms – e essere esposto in tutti i luoghi ove si svolge la vita associativa e pubblicato sul sito web dell’associazione almeno 1 mese prima della riunione. L’Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo degli associati. L’assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi associativi e non sospesi. L'assemblea è ordinaria e straordinaria: L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, delibera a maggioranza sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera a maggioranza. L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, nomina gli organi sociali e delibera su qualunque argomento che viene sottoposto dal Consiglio Direttivo in ordine alla vita dell'associazione.
7. Consiglio direttivo.
Il Consigliodirettivo è l’organo per il governo e la gestione dell’Associazione. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed è formato dal numero di membri indicati dal Consiglio direttivo uscente .È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso che deve essere inviato per e-mail o sms almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione delle modalità della riunione. Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti. Delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti. Il Consiglio direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo
· emana regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione,
· determina le quote associative,
· redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli associati
· stabilisce le modalità di votazione dell’Assemblea,
· attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l’oggetto e i limiti della delega. Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile. In caso di esclusione, dimissioni, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio direttivo può nominare il suo sostituto fra i tesserati dell’Associazione. Qualora per tali motivi venisse meno la metà più uno dei consiglieri originari, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.
8. Presidente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dura in carica due anni.In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano dal punto di vista associativo. In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente il consigliere più anziano dal punto di vista associativo ricoprirà tale funzione fino all’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, presenta il programma e i bilanci in Assemblea.
9. Fondo comune ed esercizio sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell’Associazione, dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto. La durata dell’esercizio sociale è stabilita dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione dell’assemblea che deve approvarlo. È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
10. Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione Tangosiena deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente pro tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi di Tangosiena, oppure saranno devoluti ad associazioni che svolgono attività di beneficenza.
11. Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia.


